6 non pubblicato). Ora, ove i genitori non abbiano mezzi sufficienti, dansosene gli estremi, essi possono instare per il beneficio dell'assistenza giudiziaria, sempre che l'autorità di protezione informi compiutamente le parti – non patrocinate – dell'eventualità che i costi peritali possano ricadere su di loro (DTF 130 I 182, cons. 3), una richiesta di assistenza giudiziaria non avendo effetto retroattivo (Rep. 1994 pag. 385; RDAT I-1996 pag. 306). 7. Dagli accertamenti svolti dalla scrivente Camera è emerso che solo la madre era al beneficio di prestazioni assistenziali (cfr. lettera USSI del 28 marzo 2013).