1 e 440 cpv. 3 CC) e contro le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele nella veste di autorità amministrativa di ricorso a norma del precedente diritto procedurale. Nella misura in cui la fattispecie si è conclusa con l'emanazione di una misura di protezione a favore di minori, la competenza è chiaramente data anche se litigioso è unicamente l'addebito e la ripartizione delle spese procedurali. 6. Riguardo alle spese occasionate da una procedura a protezione dei figli va rammentato che detti costi non rientrano negli oneri di mantenimento a carico dei genitori (art. 276 cpv.