L'autorità ha constatato che nel caso concreto una procedura era stata avviata da un comportamento reprensibile dei genitori. Così, anche in assenza di una misura in favore dei figli, i costi peritali andavano accollati ai figli e per essi ai genitori. Ciò posto, secondo l'Autorità di vigilanza, siccome la madre aveva ottenuto l'assistenza giudiziaria già davanti alla Commissione tutoria, la sua parte – di un mezzo – era a carico dello Stato. Diverso invece il caso del padre che non aveva formulato analoga richiesta, sicché la parte di un mezzo, a suo carico, siccome indigente, andava accollata al Comune di C__________, in quanto Comune di domicilio;