Così – ha soggiunto l'Autorità di vigilanza – se la procedura si conclude con l'emanazione di misure a protezione del figlio, le spese vanno a carico di quest'ultimo e per esso a carico dei genitori per i loro doveri d'assistenza. Se, invece, la procedura a protezione del figlio si conclude senza che l'autorità tutoria adotti misure concrete, per contro, le spese di procedura non possono essere addebitate ai figli né ai genitori, salvo che questi o i figli le abbiano provocate con un comportamento reprensibile. L'autorità ha constatato che nel caso concreto una procedura era stata avviata da un comportamento reprensibile dei genitori.