Il Comune, toccato dalla decisione impugnata, è senz'altro legittimato a ricorrere. 3. Nella decisione impugnata l'Autorità di vigilanza ha ricordato che le spese peritali non sono spese della misura tutoria - che sono incluse nel mantenimento dei genitori - ma costi procedurali estranei “al concetto di mantenimento” e che, pertanto, seguono l'esito della procedura. Così – ha soggiunto l'Autorità di vigilanza – se la procedura si conclude con l'emanazione di misure a protezione del figlio, le spese vanno a carico di quest'ultimo e per esso a carico dei genitori per i loro doveri d'assistenza.