{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-06-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-19_2013-06-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115939&nX40_KEY=4711085&nTrefferzeile=82&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1d29388f189c4eb575f3709c097f5bcb"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["9.2013.19"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 25.06.2013 9.2013.19"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Spese peritali di una procedura di protezione dei minori: non sono da porre a carico del Comune di domicilio del minore, ma rientrano negli oneri processuali e vanno ripartite tra i genitori, decisione annullata"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 20:22:18", "Checksum": "2e45d53928ee3f0569f35f38711e9272", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 25.06.2013 9.2013.19\nRegesto:\nSpese peritali di una procedura di protezione dei minori: non sono da porre a carico del Comune di domicilio del minore, ma rientrano negli oneri processuali e vanno ripartite tra i genitori, decisione annullata\n\n\n12. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio è ammissibile il ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore, ma non per quanto attiene all'addebito dei costi procedurali (fr. 1950.–), il cui valore non raggiunge la soglia di fr. 30’000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.\nPer questi motivi\ndichiara e pronuncia:\n1. Il reclamo è accolto; di conseguenza:\n1.1. la decisione 14 marzo 2011 dell'allora Commissione tutoria regionale __________ è annullata;\n1.2. l’autorità di primo grado procederà come indicato nei considerandi.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 200.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 250.–\nsono posti a carico dell'Autorità regionale di protezione __________, che rifonderà al reclamante fr. 250.– per ripetibili.\n3. Notificazione:\nComunicazione:\n–\n–\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}