{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-06-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-19_2013-06-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115939&nX40_KEY=4921736&nTrefferzeile=86&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1d29388f189c4eb575f3709c097f5bcb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.19"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 25.06.2013 9.2013.19"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Spese peritali di una procedura di protezione dei minori: non sono da porre a carico del Comune di domicilio del minore, ma rientrano negli oneri processuali e vanno ripartite tra i genitori, decisione annullata"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:27:37", "Checksum": "8f02a0309a63c43b828f1d5917ebb5ab", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 25.06.2013 9.2013.19\nRegesto:\nSpese peritali di una procedura di protezione dei minori: non sono da porre a carico del Comune di domicilio del minore, ma rientrano negli oneri processuali e vanno ripartite tra i genitori, decisione annullata\n\n\nSi rileva che gli scritti dell’autorità di primo grado nulla accennano al riguardo.\nIl padre invece non ha postulato il beneficio dell’assistenza giudiziaria; del resto avendo un reddito ed essendogli state addebitate delle imposte, è dubbio che egli l’avrebbe ottenuto.\nAd ogni modo prima di imputare i costi al Comune di domicilio, l’autorità di prime cure avrebbe dovuto accertare la situazione finanziaria del padre ed eventualmente addebitargli direttamente una parte di costi, riservata la possibilità di ritenere che la causa della procedura di protezione fosse ascrivibile soltanto alla madre.\nDi conseguenza la decisione del 14 marzo 2011 deve essere annullata.\nGli atti vanno ritornati all’Autorità di protezione di __________, che dovrà valutare nuovamente la fattispecie sulla base di queste considerazioni (in particolare le condizioni economiche del padre e l’eventuale integrale responsabilità della madre).\nRitenuto che i genitori non sono stati coinvolti nella presente procedura, l’autorità di primo grado dovrà statuire nuovamente con debito coinvolgimento dei genitori, ciò che evita altresì di privarli di un grado giurisdizionale.\nDifatti il padre non potrebbe vedersi addebitare dei costi senza esserne prima stato messo al corrente (nel carteggio non figurano risoluzioni che ripartiscano i costi peritali nei confronti dei genitori).\nDal canto suo la madre – che potrebbe essere tenuta al versamento dell’intera somma se il suo comportamento fosse considerato come la causa (reprensibile) della procedura a favore dei minori – avrebbe la copertura dei costi da parte dell'assistenza giudiziaria. Sarebbe tuttavia debitrice verso lo Stato, che – dandosene il caso – avrebbe diritto di recuperare la somma intera presso di lei (art. 6 LAG in relazione con l'art. 123 cpv. 2 CPC).\n9. Abbondanzialmente si osserva che la critica del reclamante circa l’assenza di connessione tra il reclamante ed il padre è infondata, poiché i costi sono stati posti a carico del Comune di C__________ in quanto domicilio dei minori. Il fatto che il padre sia domiciliato in un altro Comune nulla muta alla fattispecie.\nIn merito alle osservazioni dell’autorità di primo grado, che sostiene che il Delegato comunale nulla ha eccepito riguardo alla situazione patrimoniale della famiglia __________, si segnala che spetta all'autorità informare il cittadino – soprattutto se non patrocinato – sui propri diritti, ove appena si consideri che l'art. 7 cpv. 1 lett. a RTut (in vigore all’epoca dei fatti) prevedeva proprio l'onere per la Commissione tutoria di “assistere e consigliare gli utenti nell'ambito dell'applicazione del diritto tutorio” (ora l'art. 7 cpv. 1 lett. a ROPMA stabilisce che: “È inoltre competente per aiutare e assistere gli utenti nell’ambito dell’applicazione del diritto di protezione del minore e dell’adulto”). L'autorità non deve dunque attendere in modo passivo informazioni da parte del delegato comunale. Certo, quest'ultimo è membro dell'autorità di protezione (art. 7 cpv. 1 LTut, ora art. 7 cpv. 1 LPMA), cui spettano compiti specifici (art. 11 Ltut, ora art. 11 LPMA), ma non può essergli addebitata la mancata informazione inerente all'assistenza giudiziaria.\nCiò vale a maggior ragione ove si pensi che i Delegati non sono presenti a tutte le udienze e quindi non possono partecipare sempre attivamente alle stesse, di conseguenza non sono nemmeno a conoscenza di tutto il contenuto delle discussioni, dato che non tutti i dettagli sono inseriti nel verbale, come potrebbe essere il caso del tema dell’assistenza giudiziaria.\nRispettivamente - se solitamente il Comune di domicilio è a conoscenza quantomeno a grandi linee delle condizioni finanziarie dei suoi cittadini, attraverso il prelevamento o l’assenza di imposte a loro carico - il Delegato del Comune di C__________ non poteva essere a conoscenza della situazione economica di una persona che non vi è domiciliata, come è il caso di PI 4 nella fattispecie concreta (abitante allora a B__________).\nCosì, decisa a fare sentire PI 1 e PI 2 da uno specialista, la la Commissione tutoria avrebbe dovuto richiedere un preventivo di spesa, sapendo che i costi avrebbero potuto ricadere – come detto – sui genitori e dare loro la possibilità di postulare tempestivamente l'assistenza giudiziaria, informandoli compiutamente al riguardo. Ciò posto, in concreto, il comportamento della Commissione tutoria non è stato ineccepibile.\nQuanto alla tesi circa l’assunzione dei costi in oggetto da parte dell’assicurazione malattia, quest’ultima ha già rifiutato l’assunzione degli stessi in altri casi di minori nelle medesime condizioni del caso di specie, ciò che è già stato indicato al reclamante nello scritto 14 marzo 2011 inviatogli dalla Commissione tutoria.\n10. Ne discende che il reclamo va accolto – anche se per motivi diversi da quelli in esso addotti – e la decisione 14 marzo 2011 della Commissione tutoria va annullata.\nL’autorità di primo grado provvederà a statuire nuovamente sui costi della perizia con debito coinvolgimento dei genitori, come indicato sopra (consid. 8).\n11. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 28 cpv. 1 lett. b LPamm). Munita di autonomia amministrativa (art. 16 e 17 LTut, ora art. 16 e 17 LPMA), la Commissione tutoria regionale, ora Autorità regionale di protezione, va tenuta così a rifondere al reclamante un'equa indennità per ripetibili (cfr. RtiD II-2011 n. 14c pag. 692 consid. 3; cfr. anche: sentenza ICCA del 15 giugno 2011, inc. 11.2011.12, consid. 3)."}