{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-06-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-19_2013-06-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115939&nX40_KEY=4921736&nTrefferzeile=86&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1d29388f189c4eb575f3709c097f5bcb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.19"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 25.06.2013 9.2013.19"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Spese peritali di una procedura di protezione dei minori: non sono da porre a carico del Comune di domicilio del minore, ma rientrano negli oneri processuali e vanno ripartite tra i genitori, decisione annullata"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:27:37", "Checksum": "8f02a0309a63c43b828f1d5917ebb5ab", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 25.06.2013 9.2013.19\nRegesto:\nSpese peritali di una procedura di protezione dei minori: non sono da porre a carico del Comune di domicilio del minore, ma rientrano negli oneri processuali e vanno ripartite tra i genitori, decisione annullata\n\n\n3. Nella decisione impugnata l'Autorità di vigilanza ha ricordato che le spese peritali non sono spese della misura tutoria - che sono incluse nel mantenimento dei genitori - ma costi procedurali estranei “al concetto di mantenimento” e che, pertanto, seguono l'esito della procedura. Così – ha soggiunto l'Autorità di vigilanza – se la procedura si conclude con l'emanazione di misure a protezione del figlio, le spese vanno a carico di quest'ultimo e per esso a carico dei genitori per i loro doveri d'assistenza. Se, invece, la procedura a protezione del figlio si conclude senza che l'autorità tutoria adotti misure concrete, per contro, le spese di procedura non possono essere addebitate ai figli né ai genitori, salvo che questi o i figli le abbiano provocate con un comportamento reprensibile. L'autorità ha constatato che nel caso concreto una procedura era stata avviata da un comportamento reprensibile dei genitori. Così, anche in assenza di una misura in favore dei figli, i costi peritali andavano accollati ai figli e per essi ai genitori.\nCiò posto, secondo l'Autorità di vigilanza, siccome la madre aveva ottenuto l'assistenza giudiziaria già davanti alla Commissione tutoria, la sua parte – di un mezzo – era a carico dello Stato. Diverso invece il caso del padre che non aveva formulato analoga richiesta, sicché la parte di un mezzo, a suo carico, siccome indigente, andava accollata al Comune di C__________, in quanto Comune di domicilio; ciò in virtù degli art. 17 e 19 della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele come pure dell'art. 3 cpv. 3 del relativo regolamento.\n4. Il Comune reclamante anzitutto afferma di non criticare il modo di operare della Commissione tutoria. Egli sostiene che PI 4 non ha mai vissuto a C__________ giacché a mente sua sarebbe “fantasioso” che il Comune di domicilio non sia chiamato a pagare un onere di una sua cittadina (PI 3, essendo al beneficio dell’assistenza giudiziaria), ma gli sia addebitato un onere che dovrebbe assumere una persona senza rapporti con il Comune stesso (PI 4). Egli soggiunge che non esiste una base legale per accollare i costi della perizia al Comune, le spese peritali essendo definite tra le spese di mantenimento devono essere poste a carico dei genitori o di chi provvede al loro sostentamento ovvero l'assistenza sociale. Il Comune di C__________ chiede dunque di annullare la fattura inerente ai costi della perizia psichiatrica.\n5. Come detto sopra (cons. 1), questo giudice è competente ad evadere i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC) e contro le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele nella veste di autorità amministrativa di ricorso a norma del precedente diritto procedurale. Nella misura in cui la fattispecie si è conclusa con l'emanazione di una misura di protezione a favore di minori, la competenza è chiaramente data anche se litigioso è unicamente l'addebito e la ripartizione delle spese procedurali.\n6. Riguardo alle spese occasionate da una procedura a protezione dei figli va rammentato che detti costi non rientrano negli oneri di mantenimento a carico dei genitori (art. 276 cpv. 1 CC), ma seguono l'esito della procedura medesima e vanno addebitati ai figli, sempre che il procedimento si concluda con l'emanazione di misure protettrici. In tal caso i genitori devono sì farsi carico dei costi, ma non in forza dei loro doveri di mantenimento, bensì in virtù dei loro doveri generali di assistenza nei confronti dei figli (RtiD I-2008 pag. 1010 n. 15c).\nSe la procedura a protezione dei figli si conclude senza che l'autorità di protezione adotti misure concrete, per contro, le spese di procedura non possono essere addebitate ai figli né ai genitori, fatta eccezione per l’eventualità in cui i genitori o i figli le abbiano provocate con un comportamento reprensibile (RtiD I-2008 pag. 1010 n. 15c, consid. 6 non pubblicato).\nOra, ove i genitori non abbiano mezzi sufficienti, dansosene gli estremi, essi possono instare per il beneficio dell'assistenza giudiziaria, sempre che l'autorità di protezione informi compiutamente le parti – non patrocinate – dell'eventualità che i costi peritali possano ricadere su di loro (DTF 130 I 182, cons. 3), una richiesta di assistenza giudiziaria non avendo effetto retroattivo (Rep. 1994 pag. 385; RDAT I-1996 pag. 306).\n7. Dagli accertamenti svolti dalla scrivente Camera è emerso che solo la madre era al beneficio di prestazioni assistenziali (cfr. lettera USSI del 28 marzo 2013). Il padre invece è ignoto agli uffici preposti alla loro erogazione e anzi ha avuto sia per il 2010 sia per il 2011 un reddito da attività dipendente.\n8. In concreto, PI 3, ha ottenuto il beneficio dell’assistenza giudiziaria, sicché le argomentazioni del reclamante inerenti alla parte dei costi da accollare a quest'ultima cadono nel vuoto.\nLa procedura aperta dalla Commissione tutoria si è conclusa con la revoca della misura a protezione dei figli presa in precedenza; di principio non sarebbe possibile attribuire costi a loro o ai genitori.\nTuttavia - come accertato dall'allora Autorità di vigilanza - la procedura era giustificata da comportamenti reprensibili della madre, sicché tasse e spese procedurali avrebbero dovuto essere poste a carico dei genitori.\nLa scrivente Camera evidenzia che trattandosi di costi procedurali essi potrebbero essere posti anche interamente a carico di uno soltanto dei genitori, se giustificato dalle circostanze."}