{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-06-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-19_2013-06-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115939&nX40_KEY=4921736&nTrefferzeile=86&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1d29388f189c4eb575f3709c097f5bcb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.19"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 25.06.2013 9.2013.19"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Spese peritali di una procedura di protezione dei minori: non sono da porre a carico del Comune di domicilio del minore, ma rientrano negli oneri processuali e vanno ripartite tra i genitori, decisione annullata"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:27:37", "Checksum": "8f02a0309a63c43b828f1d5917ebb5ab", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 25.06.2013 9.2013.19\nRegesto:\nSpese peritali di una procedura di protezione dei minori: non sono da porre a carico del Comune di domicilio del minore, ma rientrano negli oneri processuali e vanno ripartite tra i genitori, decisione annullata\n\n|\nassistito dalla vicecancelliera |\nRomeo |\nsedente per statuire nella causa che oppone il\ngiudicando sul ricorso (ora reclamo) dell’11 luglio 2011 presentato dal Comune di C__________ contro la decisione emessa il 24 giugno 2011 dall’allora Autorità di vigilanza sulle tutele;\nletti ed esaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nA. PI 1 (2000) e PI 2 (2002) sono figli di PI 4 e PI 3. I genitori sono divorziati dal 20 agosto 2009.\nB. A seguito di comportamenti reprensibili della madre, con decisione supercautelare del 22 ottobre 2010, l’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) l'ha privata della custodia parentale sui figli, ha collocato quest’ultimi presso la nonna materna concedendo ai genitori ampi diritti di visita e ha incaricato l’Ufficio delle famiglie e dei minorenni di esperire “una verifica socioambientale”. La medesima autorità (confermando la decisione supercautelare in data 27 ottobre 2010) ha poi ha conferito anche un mandato a S__________ B__________, psicologo e psicoterapeuta, di eseguire una valutazione del nucleo familiare e di rispondere in particolare ad alcuni quesiti puntuali.\nC. Mediante risoluzione del 27 ottobre 2010 la Commissione tutoria ha concesso il beneficio dell’assistenza giudiziaria a PI 3 sia per gli oneri di giustizia sia per il patrocinio legale.\nD. Il 6 dicembre 2010 il perito S__________ B__________ ha consegnato il suo referto unitamente alla nota d’onorario di fr. 3’900.–. Esaminata la perizia, con decisione del 22 dicembre 2010, la Commissione tutoria ha revocato la privazione della custodia parentale.\nE. Il 14 marzo 2011 la stessa autorità tutoria ha posto a carico del Comune di C__________, luogo di domicilio dei minori, la nota dello psicologo. Contro questa decisione il Comune di C__________ è insorto con reclamo il 25 marzo 2011 all'Autorità di vigilanza sulle tutele (in seguito Autorità di vigilanza). Statuendo il 24 giugno 2011, l'Autorità di vigilanza ha parzialmente accolto l'impugnativa “così come ai considerandi”.\nF. L’11 luglio 2011 il Comune di C__________ si è rivolto alla prima Camera civile del Tribunale d'appello con un ricorso, nel quale ha chiesto di annullare la decisione poc'anzi menzionata, sostenendo che i costi della perizia debbano essere posti a carico dell’assistenza sociale.\nG. Il 20 luglio 2011 il Presidente della prima Camera civile ha invitato l’allora Commissione tutoria regionale a esprimersi sul ricorso e a comunicare se PI 4 fosse stato avvertito nel 2010 del fatto che la perizia ordinata sarebbe stata posta parzialmente a suo carico, se fosse stato informato della possibilità di chiedere il beneficio dell’assistenza giudiziaria e, dandosi il caso, perché egli avrebbe rinunciato a tale facoltà.\nH. Nelle sue osservazioni del 13 settembre 2011 l’allora Commissione tutoria ha proposto di respingere il ricorso.\nI. In data 1° gennaio 2013, il gravame in oggetto è stato trasmesso per competenza alla Camera di protezione.\nL. Quest’ultima ha acquisito agli atti le notifiche di tassazione di PI 4 e PI 3 e si è rivolta all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), al fine di sapere se essi beneficiassero di prestazioni sociali; in seguito ha comunicato l’esito al reclamante, il quale ha preso atto della mancanza di assunzione dei costi in oggetto da parte del suddetto Ufficio e ha osservato che a suo avviso gli stessi dovrebbero essere a carico dell’assicurazione malattia; ha altresì ribadito che non vi è alcuna connessione con il padre, che dovrebbe assumersi gli oneri dei figli.\nConsiderato\nin diritto\n1. Fino al 31 dicembre 2012 le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza erano impugnabili alla prima Camera civile del Tribunale d’appello con ricorso entro 30 giorni dalla notificazione (art. 48 LTut).\nLa decisione contestata è stata spedita il 24 giugno 2011 con invio raccomandato; il gravame presentato il 12 luglio 2011, era quindi tempestivo e da considerare ricevibile.\n2. Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova autorità competente; si applica il nuovo diritto di procedura (art. 14a cpv. 1 e 2 Tit. Fin. CC).\nL'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC) e, per analogia – in assenza di una norma transitoria specifica (BSK Erw.Schutz- Reusser, art. 14a Tit. Fin. CC, n. 12) – contro le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele nella veste di autorità amministrativa di ricorso a norma del precedente diritto procedurale.\nQuanto alla procedura applicabile, nella misura in cui non sia già regolata dagli art. 450 segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74b LPAmm) [cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della Ltut, pag. 8]. Il Comune, toccato dalla decisione impugnata, è senz'altro legittimato a ricorrere."}