che, con scritto 20 agosto 2013, RE 1 ha completato l'impugnativa ribadendo l'incompetenza dell'Autorità di protezione “nella definizione della concreta estensione del diritto di visita”, ma evidenziando che durante il soggiorno della figlia con il padre in Italia – per la vacanza oggetto della decisione impugnata, nel frattempo avvenuta – non sono “sorti problemi maggiori”; che, interpellata limitatamente all'eccezione di incompetenza a decidere, sollevata dalla reclamante, con osservazioni 2 settembre 2013, l'Autorità di protezione ha chiesto la reiezione del gravame; che la Camera di protezione del Tribunale di appello (autorità competente a norma dell'art. 2 cpv.