si occorderanno con il signor CO 2 per la partenza”; che, con comunicazione 31 luglio 2013 formulata in calce ad una lettera inviata all'Autorità di protezione e giunta in copia alla Camera di protezione in data 5 agosto 2013, RE 1 ha formulato “dichiarazione di ricorso” con contestuale richiesta di effetto sospensivo, dichiarando altresì di non accettare “imposizioni che si scontrano con il contenuto delle decisioni sin qui rese dal giudice del divorzio, unico competente a regolare nella sua sostanza il diritto di visita”;