{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-09-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-199_2013-09-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115777&nX40_KEY=4921754&nTrefferzeile=88&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5bfaba48b19689ceee962bd7e43ebe91"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.199"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 20.09.2013 9.2013.199"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Relazioni personali:\rcompetenza decisionale dell'Autorità regionale di protezione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:34:03", "Checksum": "11bfa72a2ba5240bf478b87226b0f03c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 20.09.2013 9.2013.199\nRegesto:\nRelazioni personali:\rcompetenza decisionale dell'Autorità regionale di protezione\n\n|\nassistito dalla segretaria |\nTamagni |\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\nall’ |\n|\n|\nAutorità regionale di protezione __________\ne a\nCO 2 (ZH) |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nper quanto riguarda le relazioni personali del padre con la figlia PI 1 |\ngiudicando sul reclamo del 31 luglio 2013 / 5 agosto 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 31 luglio 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;\nletti ed esaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto e\nin diritto\nche (__________2006) è figlia di RE 1 e di CO 2;\nche i genitori di PI 1 vivono separati dal 2009, anno nel quale è stata avviata una procedura di divorzio con richiesta di adozione di misure a tutela dell'unione coniugale presso il Bezirksgericht di __________;\nche RE 1 risiede attualmente a G__________, mentre CO 2 risiede a N__________ (ZH);\nche, prima del trasferimento di RE 1 e della figlia PI 1 a G__________ avvenuto il 10 luglio 2012, il Bezirksgericht di __________ aveva affidato alla Sozialbehörde di N__________ il compito di istituire una misura di curatela a norma dell'art. 308 cpv. 2 CC in favore della piccola PI 1, misura poi effettivamente istituita;\nche, dopo il trasferimento a G__________, con lettera 16 luglio 2012, la Sozialbehörde di N__________ ha chiesto alla Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) di assumere l'incarto con contestuale continuazione della misura a suo tempo decretata e designazione di un nuovo curatore in Ticino;\nche, con decisione 4 settembre 2012, il Bezirksgericht di __________ ha formalmente incaricato la Commissione tutoria di provvedere alla nomina di un curatore educativo in favore della minore PI 1, affinchè provvedesse ad organizzare i diritti di visita; nel contempo, il medesimo Tribunale ha invitato la Commissione tutoria ad assicurare un sostegno psicologico in favore di PI 1;\nche il 1° gennaio 2013 è entrato in vigore il nuovo diritto di protezione, con passaggio delle competenze di prima sede all'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione);\nche l'Autorità di protezione non ha provveduto alla nomina di un curatore educativo;\nche, con decisione 31 luglio 2013, l'Autorità di protezione ha confermato l'accordo sottoscritto da entrambi i genitori – in occasione dell'udienza 18 giugno 2013 davanti alla medesima Autorità – per la regolamentazione del calendario delle vacanze estive di PI 1 con i genitori, segnatamente stabilente che “il signor CO 2 prenderà con sé la figlia PI 1 per il periodo da venerdì 2 agosto 2013 al mattino a domenica 11 agosto 2013 in serata; a tal fine la signora RE 1 accompagnerà la figlia PI 1 presso la cancelleria del Comune di G__________ venerdì 2 agosto 2013 alle ore 08.30 con tutto l'occorrente per la vacanza, ove verrà presa in consegna dalla Presidente e da un membro dell'ARP 18, che si occorderanno con il signor CO 2 per la partenza”;\nche, con comunicazione 31 luglio 2013 formulata in calce ad una lettera inviata all'Autorità di protezione e giunta in copia alla Camera di protezione in data 5 agosto 2013, RE 1 ha formulato “dichiarazione di ricorso” con contestuale richiesta di effetto sospensivo, dichiarando altresì di non accettare “imposizioni che si scontrano con il contenuto delle decisioni sin qui rese dal giudice del divorzio, unico competente a regolare nella sua sostanza il diritto di visita”;\nche, con scritto 20 agosto 2013, RE 1 ha completato l'impugnativa ribadendo l'incompetenza dell'Autorità di protezione “nella definizione della concreta estensione del diritto di visita”, ma evidenziando che durante il soggiorno della figlia con il padre in Italia – per la vacanza oggetto della decisione impugnata, nel frattempo avvenuta – non sono “sorti problemi maggiori”;\nche, interpellata limitatamente all'eccezione di incompetenza a decidere, sollevata dalla reclamante, con osservazioni 2 settembre 2013, l'Autorità di protezione ha chiesto la reiezione del gravame;\nche la Camera di protezione del Tribunale di appello (autorità competente a norma dell'art. 2 cpv. 2 LPMA), giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC);\nche, quanto alla procedura applicabile, nella misura in cui non sia già regolata dagli art. 450 segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74a e 74b LPAmm) [cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della Ltut, pag. 8];\nche nella misura in cui la reclamante chiedeva l'intervento di questo giudice per non dar seguito alla decisione dell'Autorità di protezione che le imponeva di consegnare la piccola PI 1 al papà la mattina del 2 agosto 2013 per la partenza per le vacanze estive, il reclamo è superato essendo l'impugnativa giunta a questo giudice il 5 agosto 2013 quando la piccola era già partita in vacanza con il papà;\nche, a norma dell'art. 315a cpv. 1 CC, se è chiamata a decidere sulle relazioni personali dei genitori con i figli, il giudice competente per il divorzio o la tutela dell'unione coniugale prende anche le misure necessarie per proteggere il figlio e ne affida l'esecuzione all'autorità di protezione dei minori;\nche, le competenze decisionali dell'Autorità di protezione soggiacciono in questo caso palesemente ai compiti esecutivi a lei affidati dal Bezirksgericht di __________ a norma dell'art. 315a cpv. 1 CC (CR CC-I, Meier, art. 315a CC N. 17);"}