Ovvio che in corso di misura possono emergere altri bisogni e l’opportunità di adeguare i compiti e, se del caso, anche la tariffa oraria. Questo non esclude tuttavia che l’autorità debba già da subito definire con precisione i compiti e il margine d’azione del curatore. Nel caso che ci occupa gli ambiti di rappresentanza del curatore sono diversi: non si limitano all’amministrazione patrimoniale ma si estendono alla situazione abitativa, allo stato di salute, all’assistenza medica e alla promozione del benessere sociale (dispositivo n. 1 della decisione impugnata).