Non prevedere l’immediata impugnabilità di una simile decisione metterebbe il curatore in una situazione insostenibile: egli non è, in effetti, tenuto ad assumere il mandato a delle condizioni non condivise - in Ticino non è mai stato applicato l’obbligo di accettazione di cui all’art. 400 cpv. 2 CC (CommFam Protection de l’adulte, Häfeli, art. 400 N. 20), obbligo che sarà comunque presto abolito (http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20120413 ). È quindi impensabile attendere la decisione di approvazione complessiva dell’indennità per contestare la tariffa oraria; a quel momento il curatore avrà infatti già dispensato la sua attività.