3 ROPMA) - chiaramente non preventivabili - vi è il tempo necessario per l’esecuzione dei compiti che, all’inizio, non può che essere presunto. Per questo e per evitare sorprese, è pure stato inserito l’obbligo, per il curatore, di informare tempestivamente l’autorità di protezione qualora l’impegno superi il tempo lavoro preventivato all’assunzione del mandato (art. 17 cpv. 3 ROPMA). La decisione che fissa la tariffa oraria è quindi vincolante e definitiva rispetto al calcolo che sarà fatto sulla base del dispendio orario. Non prevedere l’immediata impugnabilità di una simile decisione metterebbe il curatore in una situazione insostenibile: