Ora, già dalla lettura dei disposti legislativi, emerge come la fissazione della tariffa oraria non ha nulla di provvisorio e nemmeno risulta debba essere oggetto di una sistematica rivalutazione a fine anno. Di variabile, e da lì il senso della richiesta di indennità da presentare a fine anno unitamente alle spese (art. 16 cpv. 3 ROPMA) - chiaramente non preventivabili - vi è il tempo necessario per l’esecuzione dei compiti che, all’inizio, non può che essere presunto.