Giusta l’art. 16 ROPMA i curatori hanno diritto per le loro prestazioni ad un compenso fissato dall’autorità. All’assunzione del mandato l’autorità di protezione definisce con il curatore la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente necessario per l’esecuzione del mandato. L’indennità oraria è definita tenuto conto dell’estensione e della complessità dei compiti ed è compresa fra i fr. 40.- e fr. 80.- l’ora (art. 17 cpv. 1 e 2 ROPMA). Ora, già dalla lettura dei disposti legislativi, emerge come la fissazione della tariffa oraria non ha nulla di provvisorio e nemmeno risulta debba essere oggetto di una sistematica rivalutazione a fine anno.