Preliminarmente osserva che il dispositivo impugnato non rappresenta una decisione formale suscettibile di reclamo ai sensi dell’art. 450 CC bensì una decisione incidentale. Dopo aver richiamato i disposti di legge applicabili (art. 404 CC e 16 ROPMA) rileva come, in definitiva, l’autorità è chiamata a stabilire mediante decisione formale successiva il compenso e le spese riconducibili al curatore senza essere vincolata in modo definitivo alla fissazione del compenso orario al momento dell’istituzione della misura. Per questo, la definizione del compenso orario del curatore all’inizio del mandato non può essere considerata una decisione finale.