{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-04-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-197_2014-04-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116305&nX40_KEY=4921748&nTrefferzeile=70&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "968c7bfed041f669aa268bd7907f79e2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.197"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 24.04.2014 9.2013.197"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contestazione di una decisione di fissazione dell'indennità oraria del curatore"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:22:14", "Checksum": "5b77fbd64c209eafbb40990ec50b8e98", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 24.04.2014 9.2013.197\nRegesto:\nContestazione di una decisione di fissazione dell'indennità oraria del curatore\n\n\nL’Autorità di protezione ha invece chiesto, con osservazioni del 5 settembre 2013, la reiezione integrale del reclamo e la conferma della decisione impugnata. Preliminarmente osserva che il dispositivo impugnato non rappresenta una decisione formale suscettibile di reclamo ai sensi dell’art. 450 CC bensì una decisione incidentale. Dopo aver richiamato i disposti di legge applicabili (art. 404 CC e 16 ROPMA) rileva come, in definitiva, l’autorità è chiamata a stabilire mediante decisione formale successiva il compenso e le spese riconducibili al curatore senza essere vincolata in modo definitivo alla fissazione del compenso orario al momento dell’istituzione della misura. Per questo, la definizione del compenso orario del curatore all’inizio del mandato non può essere considerata una decisione finale. Ciò detto indica che comunque il mandato in questione non risulta né particolarmente esteso e neppure richiede competenze professionali specifiche salvo quelle minime normalmente richieste per essere designati alla funzione di curatore. In queste condizioni un compenso orario di fr. 40.– l’ora, determinato al momento dell’isituzione della misura, appare adeguato.\nConsiderato\nin diritto\n1. L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).\nRiguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPamm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm).\n2. Giusta l’art. 16 ROPMA i curatori hanno diritto per le loro prestazioni ad un compenso fissato dall’autorità. All’assunzione del mandato l’autorità di protezione definisce con il curatore la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente necessario per l’esecuzione del mandato. L’indennità oraria è definita tenuto conto dell’estensione e della complessità dei compiti ed è compresa fra i fr. 40.- e fr. 80.- l’ora (art. 17 cpv. 1 e 2 ROPMA).\nOra, già dalla lettura dei disposti legislativi, emerge come la fissazione della tariffa oraria non ha nulla di provvisorio e nemmeno risulta debba essere oggetto di una sistematica rivalutazione a fine anno.\nDi variabile, e da lì il senso della richiesta di indennità da presentare a fine anno unitamente alle spese (art. 16 cpv. 3 ROPMA) - chiaramente non preventivabili - vi è il tempo necessario per l’esecuzione dei compiti che, all’inizio, non può che essere presunto. Per questo e per evitare sorprese, è pure stato inserito l’obbligo, per il curatore, di informare tempestivamente l’autorità di protezione qualora l’impegno superi il tempo lavoro preventivato all’assunzione del mandato (art. 17 cpv. 3 ROPMA).\nLa decisione che fissa la tariffa oraria è quindi vincolante e definitiva rispetto al calcolo che sarà fatto sulla base del dispendio orario.\nNon prevedere l’immediata impugnabilità di una simile decisione metterebbe il curatore in una situazione insostenibile: egli non è, in effetti, tenuto ad assumere il mandato a delle condizioni non condivise - in Ticino non è mai stato applicato l’obbligo di accettazione di cui all’art. 400 cpv. 2 CC (CommFam Protection de l’adulte, Häfeli, art. 400 N. 20), obbligo che sarà comunque presto abolito (http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20120413 ). È quindi impensabile attendere la decisione di approvazione complessiva dell’indennità per contestare la tariffa oraria; a quel momento il curatore avrà infatti già dispensato la sua attività. Il compenso orario è una questione importante e deve essere definita con chiarezza e in anticipo così da permettere al curatore di fare le proprie valutazioni."}