, n. 2 ad art. 28 Lpamm). Nelle procedure importanti l’autorità può fissare l’ammontare della tassa di giustizia in modo tale da compensare le perdite subite nella trattazione delle cause minori (DTF 120 Ia 174 consid. 2 a in fine con richiami; sentenza CDP del 13 agosto 2013 inc. n. 9.2013.25, consid. 6f). 3. Nel caso in esame, RE 1 si lamenta della decisione di prelevare, per ognuna delle decisioni riguardanti le figlie, tasse e spese per un importo complessivo di fr. 100.-. Egli reputa che l’Autorità di protezione non disponendo di un regolamento che discipilini l’ammontare dei tributi preleverebbe “indistintamente per ogni decisione CHF 100.-”.