{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-03-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-195_2014-03-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115746&nX40_KEY=4921751&nTrefferzeile=63&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b450f8aa642ab859bc9f25d288097607"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.195"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 26.03.2014 9.2013.195"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tasse e spese. 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Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPamm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm).\n2. In base all’art. 29 cpv. 1 LPMA, le Autorità regionali di protezione possono applicare alle proprie decisioni le seguenti tasse:\na) per l’approvazione di rendiconti morali, da fr. 20.- a fr. 200.-;\nb) per ogni altra decisione fino a fr. 5'000.-.\na) La LPMA non specifica se, per quanto concerne le tasse delle Autorità regionali di protezione, si debba applicare il diritto civile o quello amministrativo. Nondimeno, sia nell’uno che nell’altro campo, le tasse di giustizia sono contributi causali, soggetti ai principi della copertura dei costi e dell’equivalenza (DTF 120 Ia 174 consid. 2a; sentenza CDP del 13 agosto 2013 inc. n. 9.2013.25 consid. 6b), espressione del principio di proporzionalità (sentenza TRAM del 23 novembre 2010 n. 52.2009.435 consid. 4.1. e rif.; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 2 ad art. 28 Lpamm).\nb) Il principio della copertura dei costi postula l’esistenza di una ragionevole correlazione fra il gettito globale delle tasse e l’ammontare complessivo dei costi anticipati dall’ente pubblico, incluse le spese generali. In altri termini, il totale delle risorse provenienti dalle tasse di giustizia non deve superare il totale dei costi a carico della collettività per l’attività giudiziaria in causa: dalle spese generali agli stipendi del personale, dalle pigioni agli ammortamenti, dalle spese postali a quelle telefoniche (DTF 120 Ia 174 consid. 2 a; sentenza CDP del 13 agosto 2013 inc. n. 9.2013.25 consid. 6c).\nc) Il principio dell’equivalenza dispone invece, che l’ammontare della singola tassa deve rimanere in un rapporto adeguato con il valore economico della prestazione fornita dall’ente pubblico: la tassa non deve trovarsi in evidente sproporzione con il valore oggettivo della prestazione e deve contenersi entro limiti ragionevoli (sentenza TRAM del 23 novembre 2010 n. 52.2009.435 consid. 4.1. e rif; DTF 126 I 188 consid. a/bb in).\nd) Nell’ambito della determinazione delle tasse, dottrina e giurisprudenza riconoscono al legislatore la possibilità di far capo a criteri schematici, dedotti dall’esperienza (sentenza del TRAM citata e rif.). Il ricorso a questi criteri, costituisce in effetti un’irrinunciabile necessità soprattutto per motivi pratici, ai fini della percezione delle tasse. Affinché il principio dell’equivalenza possa essere considerato ossequiato basta quindi che la tassa – calcolata secondo criteri schematici – appaia come ragionevolmente proporzionata alla prestazione: il principio dell’equivalenza è violato solo in caso di sproporzione manifesta (sentenza del TRAM citata, consid. 4.1. nonché riferimenti). Ciò significa, in buona sostanza, che l’ammontare della tassa dev’essere in proporzione con l’importo complessivo dei costi causati dalla pratica per l’autorità.\ne) Nei limiti del principio dell’equivalenza, l’autorità amministrativa o giudiziaria dispone comunque in materia di spese, di un ampio potere di apprezzamento, ed un’istanza superiore chiamata a verificarne la legittimità può intervenire in pratica soltanto se codesta autorità ha manifestamente abusato del suo potere o l’ha ecceduto (Borghi/Corti, op. cit., n. 2 ad art. 28 Lpamm). Nelle procedure importanti l’autorità può fissare l’ammontare della tassa di giustizia in modo tale da compensare le perdite subite nella trattazione delle cause minori (DTF 120 Ia 174 consid. 2 a in fine con richiami; sentenza CDP del 13 agosto 2013 inc. n. 9.2013.25, consid. 6f).\n3. Nel caso in esame, RE 1 si lamenta della decisione di prelevare, per ognuna delle decisioni riguardanti le figlie, tasse e spese per un importo complessivo di fr. 100.-. Egli reputa che l’Autorità di protezione non disponendo di un regolamento che discipilini l’ammontare dei tributi preleverebbe “indistintamente per ogni decisione CHF 100.-”.\nEssendo il “contenzioso riconducibile ad una sola pratica” a suo avviso è “incomprensibile” che la decisione di chiusura non sia stata eseguita una sola volta per le tre figlie, “con l’applicazione di una sola tassa”. Ritiene che “l’insinuazione di tali tasse” sia “una sorta di ritorsione” nei suoi confronti da parte di un’autorità a cui si sarebbe “permesso, in modo molto diretto e poco velato di denunciare le sue negligenze”."}