{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-03-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-195_2014-03-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115746&nX40_KEY=4921751&nTrefferzeile=63&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b450f8aa642ab859bc9f25d288097607"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.195"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 26.03.2014 9.2013.195"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tasse e spese. 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Decisioni singole per ogni figlio, forma delle decisioni\n\n|\nassistito dalla vicecancelliera |\nPerucconi-Bernasconi |\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nRE 1 |\n|\n|\nall’ |\n|\n|\nAutorità regionale di protezione __________, |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nper quanto riguarda lo stralcio delle procedure tendenti all’allestimento delle convenzioni per l’obbligo di mantenimento a favore delle figlie PI 3, PI 2 e PI 1 |\ngiudicando sul reclamo del 26 luglio 2013 presentato da RE 1 contro le decisioni emesse il 26 giugno 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;\nletti ed esaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nA. PI 3 (2005), PI 1 (2008) e PI 2 (2011) sono figlie di J__________ L__________ e RE 1. Dal 2005 la Commissione tutoria regionale di __________ (in seguito Commissione tutoria) ha avviato una procedura tendente all’allestimento della convenzione per l’obbligo di mantenimento delle figlie, inviando alla nascita di ogni figlia uno scritto indicante l’esigenza di stipulare un contratto di mantenimento. Per cause sconosciute, le convenzioni non sono mai state sottoscritte, senza che vi sia stato tra l'altro alcun richiamo da parte della Commissione tutoria.\nB. In data 12 agosto 2012 i genitori hanno trasmesso alla Commissione tutoria una “rinuncia alla stipula della convenzione alimentare a favore delle bambine”. Il 28 agosto 2012 la Commissioen tutoria ha trasmesso ai genitori uno scritto, con il quale ha manifestato l’illegalità di tale rinuncia.\nIl padre, con scritto 27 settembre 2012 all’Autorità di vigilanza sulle tutele, ha chiesto chiarimenti in merito alla procedura, non ritenendo necessario stipulare un tale contratto, trattandosi – a suo dire – di una coppia unita e convivendo entrambi i genitori con le figlie. La suddetta autorità, tramite risposta 17 ottobre 2012 ha spiegato la procedura, precisando la necessità di regolamentare il diritto al mantenimento delle figlie nate fuori dal matrimonio. Citati ad un’udienza il 4 febbraio 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), nel frattempo divenuta competente, RE 1 non è comparso, mentre la compagna J__________ L__________ si è regolarmente presentata. Alla coppia è stato quindi impartito un termine di dieci giorni per far conoscere le loro intenzioni, con la comminatoria che dopo la scadenza di tale termine l’Autorità di protezione avrebbe nominato un curatore alle minori ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 CC al fine di rappresentarle nella salvaguardia del loro diritto al mantenimento.\nC. Il 30 aprile 2013 l’Autorità di protezione ha istituito a favore di ognuna delle figlie una curatela ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 CC nominando l’avv. M__________ in qualità di curatrice al fine di allestire la convenzione per l’obbligo di mantenimento delle minori e per il diritto alle relazioni personali, oltre a quello di rappresentare le minori nell’azione giudiziaria di mantenimento.\nCon scritto 5 maggio 2013 RE 1 ha illustrato alcune imprecisioni rimarcate nelle decisioni in questione, chiedendo informazioni sulla persona della curatrice, sulla procedura e le norme di legge applicate. L’Autorità di protezione ha quindi provveduto a riformulare le decisioni, annullando le precedenti, precisando che nelle stesse era stato erroneamente fatto riferimento a disposizioni, terminologie e rimedi di diritto appartenenti al diritto in vigore fino al 31 dicembre 2012. Il 13 maggio 2013 RE 1 ha nuovamente presentato alcune osservazioni, precisando che nei giorni successivi sarebbe stato contratto matrimonio tra lui e la compagna, ciò che avrebbe portato a conclusione la procedura.\nD. Tramite scritto 6 giugno 2013 l’Autorità di protezione ha formulato alcune precisazioni, concludendo di essere in condizione di chiudere definitivamente le procedure a protezione delle figlie.\nCon decisioni 26 giugno 2013, la suddetta autorità ha quindi revocato le curatele a favore di PI 1, PI 2 e PI 3 ponendo a carico dei genitori tasse e spese per complessivi fr. 100.- per ogni procedura.\nE. Contro la suddetta decisione è insorto RE 1 in data 26 luglio 2013, contestando l’agire dell’Autorità di protezione ed in particolare le tasse e spese fissate in fr. 100.- per ogni minore. Egli sostiene che si tratterebbe di “una sorta di ritorsione” nei suoi confronti poiché si sarebbe “permesso, in modo diretto e poco velato di denunciare le sue negligenze”. RE 1 chiede pure di verificare se le tasse in questione non siano arbitrarie, non essendo disciplinate in modo preciso dal Regolamento della legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto.\nF. L’Autorità di protezione si è rimessa al giudizio di questa Camera, non avendo osservazioni da formulare.\nConsiderato\nin diritto\n1. L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello [art. 2 cpv. 2 Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (LPMA)], che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC)."}