1'500.- concesso in prima sede quale contributo alle spese legali a fr. 1’000.-. Solo su questo punto il reclamo merita dunque accoglimento. 4. RE 1 postula di essere messa a beneficio dell’assisten-za giudiziaria anche per la procedura di reclamo. Come già evocato, non essendo dato il requisito dell’indigenza sulla base della documentazione agli atti, la domanda deve essere respinta anche per la procedura di appello. 5. Quanto agli oneri processuali, date le circostanze si rinuncia eccezionalmente al prelievo di tasse e spese di giustizia. RE 1 rifonderà a CO 2 l’importo di fr. 400.- a titolo di ripetibili per la procedura di reclamo. Per questi motivi dichiara e pronuncia: