M in relazione alla cassa malati comprendono anche il premio dovuto per i figli. Alla luce di questi elementi, non risulta pertanto dato nella fattispecie il requisito dell’indigenza. Di conseguenza, nemmeno è necessario pronunciarsi sulle eventuali chances di successo della causa, che in prima sede erano state valutate negativamente. La reiezione della richiesta da parte dell’Autorità di protezione deve dunque essere confermata. Per quanto attiene invece alle ripetibili dovute alla controparte, visto il grado di complessità del procedimento si giustifica di ridurre l’importo di fr. 1'500.- concesso in prima sede quale contributo alle spese legali a fr.