In concreto, alla luce della documentazione prodotta con l’istanza, non risulta che quest’ultima sia sprovvista dei mezzi necessari. A RE 1 va imputato il reddito conseguito prima della spontanea diminuzione della sua percentuale lavorativa; inoltre, essendo emerso dagli atti che ella ha intrapreso una nuova convivenza, le spese relative alla locazione non possono essere conteggiate interamente a suo carico, ma il convivente deve essere chiamato a contribuire. Va inoltre considerato che le spese esposte nel conteggio di cui al doc. M in relazione alla cassa malati comprendono anche il premio dovuto per i figli.