Ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Nella decisione impugnata l’Autorità di protezione ha considerato che le richieste di modifica dell’assetto concordato fossero “complessivamente destinate all’insuccesso”, ragion per cui ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio di RE 1. In concreto, alla luce della documentazione prodotta con l’istanza, non risulta che quest’ultima sia sprovvista dei mezzi necessari.