E, pag. 2). In conclusione, tutto ben ponderato – in assenza di sostanziali cambiamenti delle circostanze o di situazioni concrete in cui non sia stato possibile trovare un accordo su questioni importanti nell'interesse di PI 2 e PI 1, e considerando l’interesse dei figli ad una certa stabilità – si giustifica di confermare la decisione dell’Autorità di protezione e di mantenere in essere la regolamentazione omologata nel mese di ottobre 2011, che prevede l’autorità parentale congiunta e la custodia condivisa dei bambini. Su questo tema, il reclamo deve dunque essere respinto.