accordi. L’asserita interruzione delle comunicazioni da parte del padre quando i figli si trovano presso di lui non ha trovato riscontro, le fatture da lui prodotte evidenziando per contro un certo numero di chiamate o di sms da parte di CO 2 alle utenze della reclamante (doc. 1-6, riguardanti i mesi di settembre 2012-febbraio 2013). Neppure il fatto che PI 2 e PI 1 vengano accuditi dai nonni paterni quando CO 2 è impegnato professionalmente può essere considerato come una modifica delle circostanze, nella misura in cui ciò era stato debitamente considerato al momento di accordarsi sull’autorità parentale e la custodia congiunta (cfr.