Pur considerando che, ai sensi della giurisprudenza, l’iniziativa di RE 1 di proporre un’istanza tendente alla modifica dell’autorità parentale può costituire un’indicazione della scemata attitudine di entrambi i genitori a cooperare, e seppur le relazioni fra i due genitori non appaiono del tutto serene (al di là dei toni utilizzati negli allegati di causa dai rispettivi patrocinatori, il pregresso contenzioso riguardante gli assegni familiari lascia trasparire una situazione di attrito fra i genitori), va rilevato che dall’incarto non emergono elementi che dimostrino l’esistenza di un significativo cambiamento delle circostanze e che l’interesse dei figli imponga una modifica degli