ed 2010, ad art. 298a CC e la sentenza citata, FamPra.ch 2009, pag. 265); in assenza di altri elementi, ciò non può tuttavia bastare per giustificare una modifica (Wirz, Famkommentar Scheidung, 2011, ad art. 298a n. 15; Sutter-Somm/Kobel, Familienrecht, 2009, n. 977). 2.4. Nel caso concreto, dagli atti non emerge un sostanziale cambiamento delle circostanze che permetta di giustificare una modifica dell’assetto concordato, sia per quanto riguarda l’affidamento congiunto che per la custodia di PI 2 e PI 1.