è sufficiente che non esistano più le condizioni essenziali per una comune responsabilità dei genitori, al punto che l'interesse del figlio imponga l'attribuzione dell'autorità parentale a uno solo dei due (Messaggio, pag. 135). La modifica può essere ipotizzata unicamente se il mantenimento della regolamentazione attuale rischia di minacciare il bene del bambino (STF del 4 aprile 2013, inc. 5A_29/2013, consid. 2.2). Ciò è il caso quando la capacità e la volontà di cooperare dei genitori non sussistono più (STF del 4 aprile 2013, inc. 5A_29/2013, consid. 2.2; STF del 27 agosto 2009, inc. 5A_645/2008, consid. 4.1; STF del 10 novembre 2010, inc. 5A_638/2010, consid.