in questo ambito, non ogni divergenza fra i genitori in merito ai figli costituisce una modificazione essenziale ai sensi della norma, e l'autorità parentale comune non può essere semplicemente oggetto di “disdetta” (Messaggio, p. 145). Le condizioni della revoca non sono tuttavia così rigorose come quelle della revoca dell'autorità parentale (art. 311 cpv. 1 CC; cfr. RSJ 109/2013 p. 394 e seg.): è sufficiente che non esistano più le condizioni essenziali per una comune responsabilità dei genitori, al punto che l'interesse del figlio imponga l'attribuzione dell'autorità parentale a uno solo dei due (Messaggio, pag. 135).