9.2013.165, consid. 3). Tuttavia, non ogni divergenza fra i genitori costituisce una modifica essenziale ai sensi dell’art. 134 cpv. 1 CC, rispettivamente dell’art. 298a cpv. 2 CC, siccome l’interesse del figlio richiede una certa stabilità nelle sue relazioni coi genitori (STF del 27 agosto 2009, inc. 5A_645/2008, consid. 4.1). Ciò vale pure per la soppressione dell'autorità parentale congiunta: in questo ambito, non ogni divergenza fra i genitori in merito ai figli costituisce una modificazione essenziale ai sensi della norma, e l'autorità parentale comune non può essere semplicemente oggetto di “disdetta” (Messaggio, p. 145).