ove lo esiga il bene del figlio a causa di un sostanziale cambiamento delle circostanze, a richiesta di un genitore o del figlio o d’ufficio, l’autorità di protezione modifica l’attribuzione dell’autorità parentale (cpv. 2). La norma corrisponde all’art. 134 cpv. 1 CC : ogni modifica nell’attribuzione dell’autorità parentale presuppone che la nuova regolamentazione sia richiesta nell’interesse del figlio a ragione della sopravvenienza di fatti nuovi importanti (Messaggio del 15 novembre 1995 sulla revisione del Codice civile svizzero in materia di stato civile, matrimonio, divorzio, filiazione, assistenza tra parenti, asili di famiglia, tutela e mediazione matrimoniale, FF 1996 pag. 1;