1 CC, se i genitori non sono uniti in matrimonio l’autorità parentale spetta alla madre. Giusta l’art. 298a CC, a richiesta congiunta dei genitori l’autorità di protezione attribuisce loro l’autorità parentale in comune, a condizione che ciò sia compatibile con il bene del figlio e che essi le sottopongano per approvazione una convenzione che determini la loro partecipazione alle cure del figlio e la ripartizione delle spese di mantenimento (cpv. 1); ove lo esiga il bene del figlio a causa di un sostanziale cambiamento delle circostanze, a richiesta di un genitore o del figlio o d’ufficio, l’autorità di protezione modifica l’attribuzione dell’autorità parentale (cpv.