Inoltre, la reclamante lavora a tempo parziale, tre giorni alla settimana, per cui “preferirebbe potersi occupare personalmente dell’accudimento dei propri figli quando ne ha la possibilità, invece di vederli affidati ai nonni paterni” cui CO 2 deve per forza far capo, lavorando al 90% (reclamo, pag. 6). L’affidamento congiunto non può essere imposto ad uno dei genitori, contro la sua volontà, ed esso va dato prioritariamente al genitore che ha la possibilità di occuparsi personalmente dei figli (reclamo, pag. 7). 2.3. Ai sensi dell’art. 298 cpv. 1 CC, se i genitori non sono uniti in matrimonio l’autorità parentale spetta alla madre.