Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPAmm). 2. Nel suo reclamo RE 1 contesta la decisione dell’Autorità di protezione, domandando che l’assetto attuale – autorità parentale e affidamento congiunti – venga modificato nel senso da lei richiesto. 2.1.