Senza più domandare una modifica dell’autorità parentale congiunta attualmente in essere, RE 1 ha richiesto l’affidamento dei figli in via esclusiva, con una regolamentazione dei diritti di visita in favore del padre. CO 2 si è riconfermato nella sua richiesta di respingere l’istanza, protestando congrue ripetibili. F. In data 27 giugno 2013 l’Autorità di protezione ha respinto integralmente le richieste di RE 1, inclusa l’istanza di gratuito patrocinio, mettendo a suo carico tasse, spese e ripetibili.