{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-04-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-194_2014-04-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115901&nX40_KEY=4921745&nTrefferzeile=34&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ee28cc1fe25bb840003d7ae9f1fc0322"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.194"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 08.04.2014 9.2013.194"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Richiesta di modifica dell'autorità parentale congiunta e dell’affidamento congiunto di genitori non coniugati"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:24:11", "Checksum": "018b5111c1d54b0aa3b876514efd6002", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 08.04.2014 9.2013.194\nRegesto:\nRichiesta di modifica dell'autorità parentale congiunta e dell’affidamento congiunto di genitori non coniugati\n\n\nPer quanto attiene all’argomento secondo cui i bambini sarebbero eccessivamente “sballottati” fra le abitazioni della madre, del padre e dei nonni paterni – e che in particolare PI 2 ne risentirebbe a livello scolastico – va rilevato che dagli atti non sono emersi dei disagi in tal senso. Anzitutto va premesso che le tre abitazioni distano solo pochi chilometri, essendo situate a B__________, C__________ e C__________. Inoltre, al di là del comprensibile turbamento per la separazione dei genitori, dall’ascolto dei bambini da parte del membro permanente dell’Autorità di protezione è emerso un profondo attaccamento ad entrambe le figure genitoriali. Dall’audizione personale di PI 2 non è risultato nulla di particolare riguardo ai frequenti spostamenti da un’abitazione all’altra. Il problema di svogliatezza manifestato a scuola è risultato essere un disturbo dell’attenzione, curato dapprima farmacologicamente e in seguito attraverso strategie didattiche concordate tra la maestra e il pediatra, piuttosto che una conseguenza dello stile di vita asseritamente sregolato durante la permanenza del bambino presso il papà. La pagella e i giudizi scolastici di cui ai doc. 7 e 24 non fanno emergere preoccupazioni in tal senso. PI 1, dal canto suo, nel quadro della sua audizione ha affermato di andare volentieri dai nonni, “ma forse vorrebbe andare un po’ meno”, anche se il membro permanente che ha esperito l’ascolto ha considerato che la bambina “si è abituata ai diversi spostamenti, avendo integrato la regolarità degli incontri con il padre”, e che pur riconoscendo la casa materna come prioritaria, “sembra aver fatto sue anche la dimora del padre passando senza grossi problemi da una all’altra” (ascolto del 1° maggio 2013). Nel profilo affettivo tracciato dal suo docente della scuola dell’infanzia, emerge che PI 1 “ha avuto buoni e ricchi stimoli dall’ambito familiare”, è dotata di “un’affettività solida che nasce da un ambiente familiare positivo e attento ai bisogni della bambina” (doc. E, pag. 1). La famiglia è descritta come “attenta ai bisogni educativi ed alle prospettive che riguardano la bambina”; così richiesto dalla madre, il docente si è espresso anche sul lavoro educativo svolto da quest’ultima, definendolo molto apprezzato ed attento ai bisogni della bambina (doc. E, pag. 2).\nIn conclusione, tutto ben ponderato – in assenza di sostanziali cambiamenti delle circostanze o di situazioni concrete in cui non sia stato possibile trovare un accordo su questioni importanti nell'interesse di PI 2 e PI 1, e considerando l’interesse dei figli ad una certa stabilità – si giustifica di confermare la decisione dell’Autorità di protezione e di mantenere in essere la regolamentazione omologata nel mese di ottobre 2011, che prevede l’autorità parentale congiunta e la custodia condivisa dei bambini. Su questo tema, il reclamo deve dunque essere respinto.\nAllo stesso tempo, rilevando come la litigiosità fra i genitori compromette in ogni caso la serenità dei figli, i genitori vengono esortati a dar prova di maggiori sforzi di collaborazione e di tolleranza reciproci, alfine di raggiungere l’obiettivo comune del benessere di PI 2 e PI 1.\n3. La ricorrente impugna anche la mancata concessione dell’assisten-za giudiziaria da parte dell’Autorità di protezione e la condanna a versare fr. 1'500.- di ripetibili a CO 2.\nAi sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b).\nNella decisione impugnata l’Autorità di protezione ha considerato che le richieste di modifica dell’assetto concordato fossero “complessivamente destinate all’insuccesso”, ragion per cui ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio di RE 1. In concreto, alla luce della documentazione prodotta con l’istanza, non risulta che quest’ultima sia sprovvista dei mezzi necessari. A RE 1 va imputato il reddito conseguito prima della spontanea diminuzione della sua percentuale lavorativa; inoltre, essendo emerso dagli atti che ella ha intrapreso una nuova convivenza, le spese relative alla locazione non possono essere conteggiate interamente a suo carico, ma il convivente deve essere chiamato a contribuire. Va inoltre considerato che le spese esposte nel conteggio di cui al doc. M in relazione alla cassa malati comprendono anche il premio dovuto per i figli. Alla luce di questi elementi, non risulta pertanto dato nella fattispecie il requisito dell’indigenza. Di conseguenza, nemmeno è necessario pronunciarsi sulle eventuali chances di successo della causa, che in prima sede erano state valutate negativamente. La reiezione della richiesta da parte dell’Autorità di protezione deve dunque essere confermata.\nPer quanto attiene invece alle ripetibili dovute alla controparte, visto il grado di complessità del procedimento si giustifica di ridurre l’importo di fr. 1'500.- concesso in prima sede quale contributo alle spese legali a fr. 1’000.-. Solo su questo punto il reclamo merita dunque accoglimento.\n4. RE 1 postula di essere messa a beneficio dell’assisten-za giudiziaria anche per la procedura di reclamo. Come già evocato, non essendo dato il requisito dell’indigenza sulla base della documentazione agli atti, la domanda deve essere respinta anche per la procedura di appello.\n5. Quanto agli oneri processuali, date le circostanze si rinuncia eccezionalmente al prelievo di tasse e spese di giustizia. RE 1 rifonderà a CO 2 l’importo di fr. 400.- a titolo di ripetibili per la procedura di reclamo.\nPer questi motivi\ndichiara e pronuncia:\n1. Il reclamo è parzialmente accolto."}