{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-04-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-194_2014-04-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115901&nX40_KEY=4921745&nTrefferzeile=34&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ee28cc1fe25bb840003d7ae9f1fc0322"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.194"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 08.04.2014 9.2013.194"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Richiesta di modifica dell'autorità parentale congiunta e dell’affidamento congiunto di genitori non coniugati"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:24:11", "Checksum": "018b5111c1d54b0aa3b876514efd6002", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 08.04.2014 9.2013.194\nRegesto:\nRichiesta di modifica dell'autorità parentale congiunta e dell’affidamento congiunto di genitori non coniugati\n\n\nLa norma corrisponde all’art. 134 cpv. 1 CC : ogni modifica nell’attribuzione dell’autorità parentale presuppone che la nuova regolamentazione sia richiesta nell’interesse del figlio a ragione della sopravvenienza di fatti nuovi importanti (Messaggio del 15 novembre 1995 sulla revisione del Codice civile svizzero in materia di stato civile, matrimonio, divorzio, filiazione, assistenza tra parenti, asili di famiglia, tutela e mediazione matrimoniale, FF 1996 pag. 1; pag. 145 e 180; STF del 30 aprile 2013, inc. 5A_199/2013, consid. 2.2; STF del 4 aprile 2013, inc. 5A_29/2013, consid. 2.2; Sentenza CDP del 28 gennaio 2014, inc. 9.2013.165, consid. 3). Tuttavia, non ogni divergenza fra i genitori costituisce una modifica essenziale ai sensi dell’art. 134 cpv. 1 CC, rispettivamente dell’art. 298a cpv. 2 CC, siccome l’interesse del figlio richiede una certa stabilità nelle sue relazioni coi genitori (STF del 27 agosto 2009, inc. 5A_645/2008, consid. 4.1). Ciò vale pure per la soppressione dell'autorità parentale congiunta: in questo ambito, non ogni divergenza fra i genitori in merito ai figli costituisce una modificazione essenziale ai sensi della norma, e l'autorità parentale comune non può essere semplicemente oggetto di “disdetta” (Messaggio, p. 145). Le condizioni della revoca non sono tuttavia così rigorose come quelle della revoca dell'autorità parentale (art. 311 cpv. 1 CC; cfr. RSJ 109/2013 p. 394 e seg.): è sufficiente che non esistano più le condizioni essenziali per una comune responsabilità dei genitori, al punto che l'interesse del figlio imponga l'attribuzione dell'autorità parentale a uno solo dei due (Messaggio, pag. 135). La modifica può essere ipotizzata unicamente se il mantenimento della regolamentazione attuale rischia di minacciare il bene del bambino (STF del 4 aprile 2013, inc. 5A_29/2013, consid. 2.2). Ciò è il caso quando la capacità e la volontà di cooperare dei genitori non sussistono più (STF del 4 aprile 2013, inc. 5A_29/2013, consid. 2.2; STF del 27 agosto 2009, inc. 5A_645/2008, consid. 4.1; STF del 10 novembre 2010, inc. 5A_638/2010, consid. 2.1).\nLa presentazione da parte di un genitore di una richiesta di modifica dell’autorità parentale congiunta alfine di ottenerne l’attribuzione esclusiva può rivelare la perdita dell’attitudine dei genitori a cooperare (STF del 27 agosto 2009, inc. 5A_645/2008, consid. 4.1; Wirz, Famkommentar Scheidung, ad art. 298a n. 15, ad art. 134 n. 20) e può dunque quindi costituire un indizio del fatto che l’autorità parentale congiunta non risponde più all’interesse del figlio (STF del 27 agosto 2009, inc. 5A_645/2008, consid. 4.1; vedi però Schwenzer, Basler Kommentar ZGB I, 4. ed 2010, ad art. 298a CC e la sentenza citata, FamPra.ch 2009, pag. 265); in assenza di altri elementi, ciò non può tuttavia bastare per giustificare una modifica (Wirz, Famkommentar Scheidung, 2011, ad art. 298a n. 15; Sutter-Somm/Kobel, Familienrecht, 2009, n. 977).\n2.4. Nel caso concreto, dagli atti non emerge un sostanziale cambiamento delle circostanze che permetta di giustificare una modifica dell’assetto concordato, sia per quanto riguarda l’affidamento congiunto che per la custodia di PI 2 e PI 1.\nPur considerando che, ai sensi della giurisprudenza, l’iniziativa di RE 1 di proporre un’istanza tendente alla modifica dell’autorità parentale può costituire un’indicazione della scemata attitudine di entrambi i genitori a cooperare, e seppur le relazioni fra i due genitori non appaiono del tutto serene (al di là dei toni utilizzati negli allegati di causa dai rispettivi patrocinatori, il pregresso contenzioso riguardante gli assegni familiari lascia trasparire una situazione di attrito fra i genitori), va rilevato che dall’incarto non emergono elementi che dimostrino l’esistenza di un significativo cambiamento delle circostanze e che l’interesse dei figli imponga una modifica degli accordi.\nL’asserita interruzione delle comunicazioni da parte del padre quando i figli si trovano presso di lui non ha trovato riscontro, le fatture da lui prodotte evidenziando per contro un certo numero di chiamate o di sms da parte di CO 2 alle utenze della reclamante (doc. 1-6, riguardanti i mesi di settembre 2012-febbraio 2013).\nNeppure il fatto che PI 2 e PI 1 vengano accuditi dai nonni paterni quando CO 2 è impegnato professionalmente può essere considerato come una modifica delle circostanze, nella misura in cui ciò era stato debitamente considerato al momento di accordarsi sull’autorità parentale e la custodia congiunta (cfr. accordo concernente le responsabilità genitoriali, pag. 1: “tutti i martedì e i mercoledì i bambini PI 2 e PI 1 saranno con il papà, presso il quale la sera staranno a dormire; in questi giorni, come anche il giovedì fino a dopo pranzo, il papà si occuperà di loro (in modo alternato coi nonni), di portarli e andarli a riprendere all’asilo e/o a scuola, … e dei pasti”). La reclamante non afferma peraltro che l’intervento dei nonni – il cui ruolo educativo è apprezzato (cfr. reclamo, pag. 6) – esorbiti quanto concordato sin dall’inizio tra le parti."}