{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-04-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-194_2014-04-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115901&nX40_KEY=4921745&nTrefferzeile=34&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ee28cc1fe25bb840003d7ae9f1fc0322"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.194"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 08.04.2014 9.2013.194"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Richiesta di modifica dell'autorità parentale congiunta e dell’affidamento congiunto di genitori non coniugati"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:24:11", "Checksum": "018b5111c1d54b0aa3b876514efd6002", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 08.04.2014 9.2013.194\nRegesto:\nRichiesta di modifica dell'autorità parentale congiunta e dell’affidamento congiunto di genitori non coniugati\n\n\n1. Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione, l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA).\nRiguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPAmm).\n2. Nel suo reclamo RE 1 contesta la decisione dell’Autorità di protezione, domandando che l’assetto attuale – autorità parentale e affidamento congiunti – venga modificato nel senso da lei richiesto.\n2.1. Nella decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha osservato che “una modifica dell’attuale assetto della custodia – e men che meno dell’autorità parentale – non è giustificato da sostanziali cambiamenti delle circostanze e soprattutto non risponderebbe alle esigenze dei figli” (pag. 3). L’Autorità ritiene che le lamentele della madre ed i dissapori tra i genitori siano “tutt’altro che insuperabili” e che la loro conflittualità possa essere gestita senza ripercussioni sui figli. Una modifica dell’assetto in vigore – che potrebbe stravolgere “la quotidianità, le abitudini ed i riferimenti” dei bambini, “che hanno da lungo tempo interiorizzato” – è stata dunque considerata inopportuna, visto che dall’audizione personale e dai riscontri dei docenti scolastici è emerso che “PI 2 e PI 1 crescono bene e la famiglia risulta attenta ai bisogni dei minori”, i genitori essendo “capaci ed attenti, ciascuno con approcci e prerogative specifici tutt’altro che inconciliabili”. L’Autorità ha infine auspicato che i genitori cerchino di recuperare un po’ di armonia fra di loro, “magari tornando a rivolgersi ad un consultorio” (risoluzione impugnata, pag. 3). Le richieste di RE 1 sono dunque state integralmente respinte, con accollo di tasse, spese e ripetibili in favore di CO 2.\n2.2. Nel suo reclamo, RE 1 contesta la valutazione dell’Autorità di protezione in quanto a suo avviso sono date in concreto le condizioni per una modifica dell’assetto in vigore (reclamo, pag. 4). A mente dell’insorgente, le condizioni per la revoca dell’autorità parentale congiunta sono date già dal momento in cui la cooperazione fra i genitori viene meno, come in concreto (reclamo, pag. 5). Inoltre, la modifica si giustifica anche alla luce del bene dei bambini, “che vivono un grande conflitto, non hanno un punto di riferimento chiaro e vengono sballottati tra la sua casa, quella del papà e quella dei nonni paterni” (reclamo, pag. 6). La mancanza di accordo e cooperazione tra i genitori si sta già ripercuotendo su di loro: il figlio maggiore, in particolare, durante l’anno scolastico è stato in cura dal pediatra per un disturbo dell’attenzione (reclamo, pag. 6). Secondo l’insorgente, entrambi i bambini trarranno beneficio da un assetto “più tranquillo”, facilitando anche la routine scolastica e lo svolgimento dei compiti (reclamo, pag. 6). Inoltre, la reclamante lavora a tempo parziale, tre giorni alla settimana, per cui “preferirebbe potersi occupare personalmente dell’accudimento dei propri figli quando ne ha la possibilità, invece di vederli affidati ai nonni paterni” cui CO 2 deve per forza far capo, lavorando al 90% (reclamo, pag. 6). L’affidamento congiunto non può essere imposto ad uno dei genitori, contro la sua volontà, ed esso va dato prioritariamente al genitore che ha la possibilità di occuparsi personalmente dei figli (reclamo, pag. 7).\n2.3. Ai sensi dell’art. 298 cpv. 1 CC, se i genitori non sono uniti in matrimonio l’autorità parentale spetta alla madre. Giusta l’art. 298a CC, a richiesta congiunta dei genitori l’autorità di protezione attribuisce loro l’autorità parentale in comune, a condizione che ciò sia compatibile con il bene del figlio e che essi le sottopongano per approvazione una convenzione che determini la loro partecipazione alle cure del figlio e la ripartizione delle spese di mantenimento (cpv. 1); ove lo esiga il bene del figlio a causa di un sostanziale cambiamento delle circostanze, a richiesta di un genitore o del figlio o d’ufficio, l’autorità di protezione modifica l’attribuzione dell’autorità parentale (cpv. 2)."}