{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-04-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-194_2014-04-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115901&nX40_KEY=4921745&nTrefferzeile=34&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ee28cc1fe25bb840003d7ae9f1fc0322"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.194"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 08.04.2014 9.2013.194"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Richiesta di modifica dell'autorità parentale congiunta e dell’affidamento congiunto di genitori non coniugati"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:24:11", "Checksum": "018b5111c1d54b0aa3b876514efd6002", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 08.04.2014 9.2013.194\nRegesto:\nRichiesta di modifica dell'autorità parentale congiunta e dell’affidamento congiunto di genitori non coniugati\n\n|\nassistito dalla vicecancelliera |\nDell'Oro |\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nRE 1 patr. da: PR 1 |\n|\n|\nall’ |\n|\n|\nAutorità regionale di protezione __________,\ne a\nCO 2 patr. da: PR 2 |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nper quanto riguarda l’autorità parentale e la custodia dei figli PI 2 e PI 1 |\ngiudicando sul reclamo del 25 luglio 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 27 giugno 2013 (ris. n. 290) dall'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito, Autorità di protezione);\nletti ed esaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nA. Dall’unione fra RE 1 e CO 2 sono nati PI 2 (2005) e PI 1 (2008).\nI genitori, non sposati, hanno sottoscritto per entrambi i figli delle convenzioni relative all’obbligo del mantenimento e al diritto alle relazioni personali – Convenzioni 3 febbraio 2006 e 19 agosto 2009 per PI 2, Convenzione 19 agosto 2009 per PI 1 – ratificate dalla Commissione tutoria regionale __________, competente all’epoca (ris. n. 119 del 23 marzo 2006, ris. n. 308 e 309 del 20 agosto 2009).\nL’autorità parentale è sempre stata esercitata congiuntamente dai genitori ai sensi dell’art. 298a CC.\nB. RE 1 e CO 2 hanno interrotto la loro convivenza a far tempo dal 1° marzo 2011; quest’ultimo è rimasto nell’abitazione di famiglia a C__________, mentre i figli hanno spostato il loro domicilio a B__________, assieme alla madre.\nA seguito della separazione, i genitori hanno intrapreso un percorso di mediazione familiare presso il Centro coppia e famiglia, che il 27 settembre 2011 è sfociato in un accordo concernente le responsabilità genitoriali, “allo scopo di garantire a PI 2 e PI 1 un rapporto stabile e sereno con entrambi i genitori e di regolare con equità le questioni di ordine finanziario” (pag. 1). Oltre a disciplinare le questioni relative al mantenimento (pag. 2-3), l’accordo raggiunto prevedeva che i genitori esercitassero l’autorità parentale e detenessero la custodia sui figli in maniera congiunta (pag. 1). Con risoluzione n. 431 del 20 ottobre 2011, la Commissione tutoria regionale __________ ha omologato tale convenzione.\nC. Con “istanza di modifica per l’obbligo del mantenimento di minori alle relazioni personali” datata 5 febbraio 2013 RE 1 si è rivolta alla Commissione tutoria per ottenere una modifica dell’assetto oggetto della convenzione.\nSecondo l’istante, “i rapporti tra le parti hanno raggiunto un’incrinatura che rende impossibile la continuazione di un’autorità parentale e di affidamento congiunta” (istanza, pag. 2). RE 1 lamenta in primo luogo delle difficoltà di comunicazione con il padre, il quale “interrompe ogni genere di comunicazione” quando i figli sono insieme a lui (pag. 2). L’istante riferisce poi che quest’ultimo “non riesce ad occuparsi dei figli sempre in prima persona e li affida molto frequentemente ai suoi genitori per poter espletare i propri impegni professionali” (pag. 3). Inoltre, quando sono insieme al padre, PI 2 e PI 1 “vivono in maniera totalmente sregolata”, “in netta contraddizione con il sistema educativo seguito dalla madre” (pag. 3).\nFalliti i tentativi di appianare i conflitti con l’ex compagno, RE 1 ha chiesto una modifica della convenzione, domandando sia l’autorità parentale che la custodia dei figli in maniera esclusiva, garantendo al padre un diritto di visita minimo (pag. 3-4). A seguito di tale cambiamento, l’istante domanda che vengano modificati i contributi alimentari dovuti ai figli (pag. 4-5).\nD. Nelle sue osservazioni del 26 febbraio 2013 CO 2 si è opposto alle richieste della ex compagna. Egli contesta integralmente le argomentazioni dell’istanza, rilevando come in concreto non siano dati i presupposti per una modifica dell’autorità parentale e chiedendo dunque la conferma dell’assetto vigente. In subordine, egli chiede l’autorità parentale esclusiva e l’affidamento di PI 2 e PI 1, con il riconoscimento di diritti di visita per la madre e la condanna di quest’ultima al pagamento di contributi di mantenimento.\nE. Dopo l’udienza di discussione tenutasi l’11 aprile 2013 e l’ascolto dei due minori da parte del membro permanente in data 1° maggio 2013, con scritto del 4 giugno 2013 l’istante ha riformulato le sue richieste. Senza più domandare una modifica dell’autorità parentale congiunta attualmente in essere, RE 1 ha richiesto l’affidamento dei figli in via esclusiva, con una regolamentazione dei diritti di visita in favore del padre. CO 2 si è riconfermato nella sua richiesta di respingere l’istanza, protestando congrue ripetibili.\nF. In data 27 giugno 2013 l’Autorità di protezione ha respinto integralmente le richieste di RE 1, inclusa l’istanza di gratuito patrocinio, mettendo a suo carico tasse, spese e ripetibili.\nG. Con reclamo del 25 luglio 2013 RE 1 è insorta a questa Camera postulando la riforma della suddetta decisione, secondo quanto richiesto con l’istanza del 5 febbraio 2013, modificata il 4 giugno 2013. L’insorgente formula inoltre istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria col beneficio del gratuito patrocinio per la procedura di reclamo.\nH. Con scritto del 13 agosto 2013 l’Autorità di protezione ha comunicato di rinunciare a presentare osservazioni al reclamo, rimettendosi al giudizio di questa Camera.\nCon osservazioni del 14 agosto 2013, di cui si dirà se del caso nei considerandi di diritto, CO 2 ha chiesto la reiezione integrale del gravame, sia nel merito sia in relazione alla richiesta di assistenza giudiziaria. In via subordinata, ha postulato la modifica della risoluzione impugnata secondo quanto richiesto nelle sue osservazioni all’Autorità di protezione del 26 febbraio 2013.\nConsiderato\nin diritto"}