La commissione tutoria approva i rendiconti entro il 30 giugno (cpv. 3). 5. Per quanto riguarda la critica mossa da RE 1 circa la tempestività del rapporto morale e della relativa approvazione si rileva che la stessa è del tutto priva di fondamento. Al riguardo basti ricordare che giusta l'art. 24 cpv. 1 vRTut tali termini sono prorogabili per legge. Il reclamante non pretende neppure che nel caso concreto non sia stata concessa una proroga. In ogni caso un mancato rispetto dei termini per la presentazione del rapporto morale non inficia minimamente la validità degli stessi. Va peraltro indicato che con ogni evidenza il rapporto morale è stato erroneamente datato 31 dicembre 2012.