In particolare, giusta l'art. 450b CC, il termine di reclamo è di trenta giorni dalla comunicazione della decisione. Ora, indipendentemente dall'erronea indicazione del termine fornita dall'Autorità di protezione (10 giorni), in concreto nulla ha impedito ad RE 1 di rispettare il termine di trenta giorni. Il reclamo depositato l'11 giugno 2013, ultimo giorno utile, si rileva pertanto tempestivo. La critica cade pertanto nel vuoto. 2. RE 1 ritiene che la risoluzione di approvazione del rapporto morale in esame sia nulla. Il reclamante considera la decisione incompleta ed inesatta, poiché sprovvista del rendiconto della curatrice CO 3, lamentandosi di non averne potuto prendere visione.