–, sono state poste a carico dell'interessato. E. Con reclamo dell'11 giugno 2013 RE 1 ha impugnato la predetta decisione, chiedendone l'annullamento. F. L'Autorità di protezione e la curatrice non hanno formulato osservazioni. CO 2, si è rimessa al giudizio di questa Corte, indicando di condividere la decisione impugnata. Considerato in diritto 1. Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2013, della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova autorità competente (art. 14a cpv. 1 Titolo finale del Codice civile).