{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-02-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-192_2014-02-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115735&nX40_KEY=4921750&nTrefferzeile=14&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "acbe8906a01211a30bfbdbb17a0bcec9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.192"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 13.02.2014 9.2013.192"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rapporto morale e spese di una misura di protezione dei figli (curatela educativa)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:21:33", "Checksum": "4feff297a21b99a130c9f45e9c0f33ff", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 13.02.2014 9.2013.192\nRegesto:\nRapporto morale e spese di una misura di protezione dei figli (curatela educativa)\n\n\n4. La remunerazione dei curatori per l'attività svolta fino al 31 dicembre 2012 era calcolata sulla base della normativa previgente [cfr. norma transitoria del Regolamento della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto del 29 novembre 2000 – ROPMA (in BU n. 11 del 22 febbraio 2013, pag. 110)]. Alla mercede del curatore si applicavano pertanto gli art. 417 cpv. 2 vCC (per analogia; CR CCI – Meier, art. 308 CC n. 44), 49 vLTut e gli art. 16-18 vRTut. Giusta l'art. 49 vLTut i curatori avevano diritto ad una mercede commisurata al lavoro svolto ed alla situazione patrimoniale del pupillo. La mercede è fissata dall'autorità tutoria (art. 417 cpv. 2 vCC). L'indennità è stabilita tenendo conto del lavoro svolto e delle condizioni economiche del pupillo o di chi è legalmente tenuto al suo sostentamento. In particolare l'art. 17 cpv. 2 vRTut prevedeva che è riconosciuta un'indennità di fr. 40.– l'ora fino ad un massimo di fr. 3000.– annui (cfr. sentenza CDP del 18 ottobre 2013 inc. 9.2013.73). L'art. 18 vRTut stabilisce che se per l'adempimento di compiti particolari s'impone il ricorso a persone con conoscenze professionali specifiche, per tali mansioni è riconosciuto un onorario corrispondente a quello della tariffa applicata nel relativo ramo di attività. Giusta l'art. 24 vRTut ogni anno, entro la fine del mese di febbraio, il curatore deve presentare alla commissione tutoria il rapporto morale e/o il rendiconto finanziario. Per giustificati motivi, soggiunge la norma, può accordare una proroga. La commissione tutoria approva i rendiconti entro il 30 giugno (cpv. 3).\n5. Per quanto riguarda la critica mossa da RE 1 circa la tempestività del rapporto morale e della relativa approvazione si rileva che la stessa è del tutto priva di fondamento. Al riguardo basti ricordare che giusta l'art. 24 cpv. 1 vRTut tali termini sono prorogabili per legge. Il reclamante non pretende neppure che nel caso concreto non sia stata concessa una proroga. In ogni caso un mancato rispetto dei termini per la presentazione del rapporto morale non inficia minimamente la validità degli stessi. Va peraltro indicato che con ogni evidenza il rapporto morale è stato erroneamente datato 31 dicembre 2012. Dagli atti risulta in realtà che il timbro di ricezione apposto sul rapporto morale è del 22 febbraio 2012, che il dettaglio delle email della curatrice riferite all'incarto in esame è stato stampato il 26 gennaio 2012. Con ogni evidenza il rapporto morale, riporta una data inesatta ma è stato sicuramente trasmesso per approvazione entro fine febbraio ed è pertanto stato presentato tempestivamente. Che sia stato approvato il 26 luglio 2012, nulla muta. La critica del reclamante è del tutto infondata.\nUn appunto può però essere mosso all'Autorità di protezione, che va invitata ad una maggior sollecitudine nella loro trasmissione. Ad ogni modo questo non inficia minimamente la validità delle decisioni avversate.\n6. RE 1 lamenta che alla decisione di approvazione del rapporto morale l'Autorità di protezione non avrebbe allegato il rendiconto presentato dal curatore. Indipendentemente da quanto cerca di far credere il reclamante, la documentazione completa era a disposizione presso l'Autorità di protezione prima e dopo la decisione. Agli atti non figura alcuna richiesta al riguardo e il reclamante non pretende il contrario. A titolo abbondanziale si rileva che il reclamante è già stato edotto in merito in una precedente decisione (cfr. decisione dell'allora AVT del 25 maggio 2010 consid. 8). Anche tale censura è priva di fondamento.\n7. L'ammontare della mercede va determinato individualmente secondo le spese e l'impegno sopportati, tenendo in considerazione eventuali conoscenze professionali necessarie (Biderbost in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 39 ad art. 417). Dagli atti risulta che la curatrice ha prodotto all'Autorità di protezione la propria nota d'onorario. Dalla stessa appare che nel 2011 CO 3 ha avuto tre colloqui, effettuato una telefonata, spedito alcune lettere ed effettuato uno scambio di corrispondenza email con le parti (140 email durante il periodo in esame), per un totale di 30 ore a fr. 80.–.\nChe la richiesta di revoca della curatrice sia stata inoltrata dal reclamante a fine aprile 2011 non indica che la stessa “non abbia più eseguito alcuna prestazione” dopo di allora. Dagli atti appare in realtà che dopo maggio 2011 la stessa ha continuato ad occuparsi della pratica. In simili circostanze, ritenuto che nella risoluzione di nomina della curatrice (cfr. decisione dell'Autorità tutoria __________ del 14 maggio 2009 consid. 5 è stata riconosciuta alla stessa un'indennità corrispondente alla tariffa applicabile al proprio ramo di specializzazione. In simili circostanze, la richiesta d'indennità esposta dalla curatrice, di fr.80.– all'ora è con ogni evidenza in sintonia con quanto prescritto dall'art. 18 vRTut. Le critiche mosse dal reclamante appaiono inconsistenti.\nL'autorità di protezione ha un proprio Ufficio di revisione, in conformità con quanto previsto agli art. 25 vRTut e 25 ROPMA, e dagli atti emerge la verifica di quanto esposto dal curatore ed essa appare esaustiva.\nVisto l'insieme delle circostanze il reclamo si rivela di conseguenza infondato.\n8. Gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza. Non si assegnano invece ripetibili, non essendo state postulate da CO 2.\n9. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 lett. d LTF), le decisioni in materia di protezione dei minori possono formare oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore.\nPer questi motivi\ndichiara e pronuncia:\n1. Il reclamo è respinto."}