{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-02-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-192_2014-02-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115735&nX40_KEY=4921750&nTrefferzeile=14&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "acbe8906a01211a30bfbdbb17a0bcec9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.192"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 13.02.2014 9.2013.192"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rapporto morale e spese di una misura di protezione dei figli (curatela educativa)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:21:33", "Checksum": "4feff297a21b99a130c9f45e9c0f33ff", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 13.02.2014 9.2013.192\nRegesto:\nRapporto morale e spese di una misura di protezione dei figli (curatela educativa)\n\n|\nassistito dalla vicecancelliera |\nBaggi Fiala |\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nRE 1 |\n|\n|\nall’ |\n|\n|\nAutorità regionale di protezione __________,\ne a\nCO 2 CO 3 |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nper quanto riguarda il rapporto morale e le spese della misura di protezione a favore dei figli |\ngiudicando sul reclamo dell'11 luglio 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 26 luglio 2012/4 giugno 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;\nletti ed esaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nA. PI 1 (2002) e PI 2 (2004) sono figli di CO 2 e di RE 1. I genitori sono divorziati dal 20 novembre 2008.\nB. Il 24 giugno 2009 l'allora Commissione tutoria regionale __________ ha istituito, con l'accordo di entrambi i genitori, una curatela educativa, designando per l'incarico CO 3. La decisione prevedeva in particolare che alla stessa è versata un'indenntà secondo quanto previsto dall'art. 18 vRTut.\nC. Su istanza di RE 1, con decisione del 31 ottobre 2011 la Commissione tutoria ha sostituito la curatrice, affidando il mandato a CO 3 (con effetto dal 1° novembre 2011).\nD. Con risoluzione de 26 luglio 2012 (n. 88/271) trasmessa agli interessati il 4 giugno 2013, l'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha approvato il rapporto morale relativo al periodo dal 1 gennaio 2011 al 31 ottobre 2011. Ha pertanto riconosciuto alla curatrice educativa CO 3 una mercede di complessivi fr. 2 265.75. Tale importo è stato posto a carico dei genitori. Le spese e la tassa della decisione, per complessivi fr. 100.–, sono state poste a carico dell'interessato.\nE. Con reclamo dell'11 giugno 2013 RE 1 ha impugnato la predetta decisione, chiedendone l'annullamento.\nF. L'Autorità di protezione e la curatrice non hanno formulato osservazioni. CO 2, si è rimessa al giudizio di questa Corte, indicando di condividere la decisione impugnata.\nConsiderato\nin diritto\n1. Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2013, della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova autorità competente (art. 14a cpv. 1 Titolo finale del Codice civile).\nL'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC), e per analogia – in assenza di una norma transitoria specifica (BSK Erw.Schutz- Reusser, art. 14a Titolo finale CC, n. 12) – contro le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele nella veste di autorità amministrativa di ricorso a norma del precedente diritto procedurale.\nQuanto alla procedura applicabile, nella misura in cui non sia già regolata dagli art. 450 segg. CC si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74b LPAmm).\nIn particolare, giusta l'art. 450b CC, il termine di reclamo è di trenta giorni dalla comunicazione della decisione. Ora, indipendentemente dall'erronea indicazione del termine fornita dall'Autorità di protezione (10 giorni), in concreto nulla ha impedito ad RE 1 di rispettare il termine di trenta giorni. Il reclamo depositato l'11 giugno 2013, ultimo giorno utile, si rileva pertanto tempestivo. La critica cade pertanto nel vuoto.\n2. RE 1 ritiene che la risoluzione di approvazione del rapporto morale in esame sia nulla. Il reclamante considera la decisione incompleta ed inesatta, poiché sprovvista del rendiconto della curatrice CO 3, lamentandosi di non averne potuto prendere visione. A mente del reclamante, dalla richiesta di revoca della curatrice, datata 29 aprile 2011, la stessa non avrebbe più eseguito alcuna prestazione. Di conseguenza a CO 3 andrebbe riconosciuta una mercede unicamente per un periodo di quattro mesi (gennaio – aprile 2011). Per l'interessato sia la risoluzione impugnata che il rapporto morale, essendo stati presentati tardivamente, sarebbero di fatto nulli. Egli si lamenta infine che la risoluzione gli sarebbe stata comunicata solo un anno dopo.\n3. In virtù dell'art. 308 CC se le circostanze lo richiedono l'Autorità di protezione dei minori nomina al figlio un curatore, perché consigli ed aiuti i genitori nella cura del figlio (cpv. 1). Tale autorità può conferire al curatore speciali poteri, segnatamente la rappresentanza del figlio per salvaguardarne il diritto al mantenimento o diritti d'altra natura e la vigilanza delle relazioni personali (cpv. 2). L'autorità parentale può essere corrispondentemente limitata (cpv. 3).\nQuesto provvedimento “si connota come un intervento ambulatoriale e continuo destinato a sanare incomprensioni educative attraverso la mediazione, la guida e il consiglio fra i genitori, il figlio e terzi”. Il curatore può anche essere incaricato di impartire istruzioni per la cura dei figli, la loro educazione o istruzione, così come avere diritto di controllo e informazione; egli assume in tal caso il “ruolo di persona fidata, di persona cui potersi rivolgere, di persona in grado di prestare suggerimento, aiuto e vigilanza, di persona chiamata a coadiuvare i genitori e il figlio” (BSK ZGB I – Breitschmid, ad art. 308 CC n. 4-5; sentenza ICCA del 25 ottobre 2005, inc. 11.2004.155, cons. 4)."}