– l'ora – è in sintonia con quanto prescrive l'art. 17 cpv. 2 vRTut. Le critiche mosse dal reclamante, del tutte generiche, appaiono pertanto inconsistenti. L'autorità di protezione ha un proprio Ufficio di revisione, in conformità con quanto previsto agli art. 25 vRTut e 25 ROPMA, e dagli atti emerge la verifica di quanto esposto dal curatore ed essa appare esaustiva. Visto l'insieme delle circostanze il reclamo si rivela di conseguenza infondato. 9. Gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza. Non si assegnano invece ripetibili, non essendo state postulate da CO 2. 10. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 lett.