La mercede è fissata dall'autorità tutoria (art. 417 cpv. 2 vCC). L'indennità è stabilita tenendo conto del lavoro svolto e delle condizioni economiche del pupillo o di chi è legalmente tenuto al suo sostentamento. In particolare l'art. 17 cpv. 2 vRTut prevedeva che è riconosciuta un'indennità di fr. 40.– l'ora fino ad un massimo di fr. 3000.– annui (cfr. sentenza CDP del 18 ottobre 2013 inc. 9.2013.73). Giusta l'art. 24 vRTut ogni anno, entro la fine del mese di febbraio, il curatore deve presentare alla commissione tutoria il rapporto morale e/o il rendiconto finanziario. Per giustificati motivi, soggiunge la norma, può accordare una proroga.