{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-02-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-191_2014-02-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115734&nX40_KEY=4921750&nTrefferzeile=15&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "186b8fae6c9a033a5243a2d420997a4e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.191"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 13.02.2014 9.2013.191"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rapporto morale e spese di una misura di protezione a favore dei figli (curatela educativa)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:21:33", "Checksum": "4007c11196085b7498740ac0670b6b5f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 13.02.2014 9.2013.191\nRegesto:\nRapporto morale e spese di una misura di protezione a favore dei figli (curatela educativa)\n\n\n4. La remunerazione dei curatori per l'attività svolta fino al 31 dicembre 2012 era calcolata sulla base della normativa previgente [cfr. norma transitoria del Regolamento della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto del 29 novembre 2000 – ROPMA (in BU n. 11 del 22 febbraio 2013, pag. 110)]. Alla mercede del curatore si applicavano pertanto gli art. 417 cpv. 2 vCC (per analogia; CR CCI – Meier, art. 308 CC n. 44), 49 vLTut e gli art. 16-18 vRTut. Giusta l'art. 49 vLTut i curatori avevano diritto ad una mercede commisurata al lavoro svolto ed alla situazione patrimoniale del pupillo. La mercede è fissata dall'autorità tutoria (art. 417 cpv. 2 vCC). L'indennità è stabilita tenendo conto del lavoro svolto e delle condizioni economiche del pupillo o di chi è legalmente tenuto al suo sostentamento. In particolare l'art. 17 cpv. 2 vRTut prevedeva che è riconosciuta un'indennità di fr. 40.– l'ora fino ad un massimo di fr. 3000.– annui (cfr. sentenza CDP del 18 ottobre 2013 inc. 9.2013.73). Giusta l'art. 24 vRTut ogni anno, entro la fine del mese di febbraio, il curatore deve presentare alla commissione tutoria il rapporto morale e/o il rendiconto finanziario. Per giustificati motivi, soggiunge la norma, può accordare una proroga. La commissione tutoria approvava i rendiconti entro il 30 giugno (cpv. 3).\n5. Per quanto riguarda la critica mossa da RE 1 circa la tempestività del rapporto morale e della relativa approvazione si rileva che la stessa è del tutto priva di fondamento. Al riguardo basti ricordare che giusta l'art. 24 vRTut tali termini sono prorogabili per legge. Il reclamante non pretende neppure che nel caso concreto non sia stata concessa una proroga. In ogni caso un mancato rispetto dei termini per la presentazione del rapporto morale non inficia minimamente la validità degli stessi. Dagli atti risulta peraltro che il rapporto morale è stato presentato il 4 marzo 2012 e approvato il 26 luglio 2012. La critica del reclamante è pertanto del tutto infondata.\nUn appunto può però essere mosso all'Autorità di protezione, che va invitata ad una maggior sollecitudine nella loro trasmissione. Ad ogni modo questo non inficia minimamente la validità delle decisioni avversate.\n6. Che il rapporto morale sia riferito al periodo novembre 2011 - febbraio 2012, nulla muta. Benché i rapporti morali dovrebbero essere in principio annuali, nulla vieta, al curatore di chiedere un anticipo sull'indennità già nel corso dell'anno (art. 16 cpv. 4 vRTut). Al riguardo CO 3 ha indicato che il prolungamento del periodo è stato concordato con l'Autorità di protezione. La doglianza è pertanto priva di fondamento.\n7. RE 1 lamenta che alla decisione di approvazione del rapporto morale l'Autorità di protezione 5 non avrebbe allegato il rendiconto presentato dal curatore. Indipendentemente da quanto cerca di far credere il reclamante, la documentazione completa era a disposizione presso l'Autorità di protezione prima e dopo la decisione. Agli atti non figura alcuna richiesta al riguardo e il reclamante non pretende il contrario. A titolo abbondanziale va rilevato che il reclamante ha già sollevato simile censura in relazione ad un ricorso inoltrato avverso l'approvazione di un precedente rapporto morale (cfr. decisione dell'allora AVT del 25 maggio 2010 consid. 8). Anche tale censura è priva di fondamento.\n8. L'ammontare della mercede va determinato individualmente secondo le spese e l'impegno sopportati, tenendo in considerazione eventuali conoscenze professionali necessarie (Biderbost in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 39 ad art. 417). Dagli atti risulta che il curatore ha prodotto all'Autorità di protezione la propria nota d'onorario dettagliata. Dalla stessa risulta che CO 3 ha incontrato in tre occasioni il reclamante, ed avuto altrettanti incontri con CO 2. Sempre durante il periodo in esame, ha avuto diversi colloqui telefonici con le parti, un solo incontro con le maestre dei bambini, nonché redatto una lettera. A differenza di quanto cerca di far credere il reclamante durante il periodo novembre 2011 – febbraio 2012 il curatore non ha mai incontrato PI 1 e PI 2. Che i genitori avevano, ed hanno tuttora problemi ad organizzare i diritti di visita è palese. La mercede esposta dal curatore – di fr. 40.– l'ora – è in sintonia con quanto prescrive l'art. 17 cpv. 2 vRTut. Le critiche mosse dal reclamante, del tutte generiche, appaiono pertanto inconsistenti.\nL'autorità di protezione ha un proprio Ufficio di revisione, in conformità con quanto previsto agli art. 25 vRTut e 25 ROPMA, e dagli atti emerge la verifica di quanto esposto dal curatore ed essa appare esaustiva.\nVisto l'insieme delle circostanze il reclamo si rivela di conseguenza infondato.\n9. Gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza. Non si assegnano invece ripetibili, non essendo state postulate da CO 2.\n10. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 lett. d LTF), le decisioni in materia di protezione dei minori possono formare oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore.\nPer questi motivi\ndichiara e pronuncia:\n1. Il reclamo è respinto.\n2. Gli oneri del reclamo consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 250.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 300.–\nsono posti a carico di RE 1. Non si assegnano ripetibili.\n3. Notificazione:\n|\n|\n- - |\nComunicazione:\n-\n-.\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici"}